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Ordinanza — n. 6947/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to reproducible criticism of first instance court's evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6947/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sokurashvili Anri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in its assessment of evidence regarding his criminal liability, but the court found this argument to be a reproducible form of criticism already properly rejected. Consequently, the court upheld the conviction for the offense under Article 624-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint against the first instance judgment consists of reproducible criticism of the evaluation of evidence, which has already been adequately examined and dismissed by the territorial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproducible criticism evaluation of evidence Article 624-bis c.p. procedural dismissal testimone anonimo prove acquisite tramite sorveglianza indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 624-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOKURASHVILI ANRI nato il 26/09/1982 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sokurashvili Anri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624-bis c.p.; Considerato che il primo motivo del ricorso del ricorrente — con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità errando nella valutazione degli elementi probatori e è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa il riconoscimento della penale responsabilità, in quanto gli operanti hanno inseguito l'imputato sin dal momento di commissione del reato e fino all'arresto, rinvenendo il soggetto dietro una siepe, indice di un tentativo di evitare di essere intercettato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende„ Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consiglier estensore Il Presi