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Ordinanza — n. 6946/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit issues and new evidence claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Molteni and Triglia inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court rejected the first ground as it sought a new factual evaluation, which is prohibited in third-instance proceedings. The second ground was dismissed because it raised a new issue regarding sentencing alternatives that was not raised during the lower court appeals.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals in the third instance cannot challenge the factual basis or request a new evaluation of evidence, nor can they raise new issues of merit such as alternative sentencing that were not previously contested.

Parole chiave

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third instance appeal new evidence claim merit issue raised procedural inadmissibility sentencing alternatives falsa dichiarazione della parte violazione della buona fede accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 476 comma 2 cod. pen
479 in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOLTENI ALESSANDRO nato a MILANO il 19/08/1969 TRIGLIA SANTO nato a PALERMO il 10/08/1964 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Molteni e Santo Triglia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili entrambi del delitto di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen. ed il solo Molteni anche del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione elo alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);

IL ricorso procede in buona sostanza ad una totale rinnovata ricostruzione della vicenda sia processuale che sostanziale come nell'ambito di un terzo grado di giudizio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della pena detentiva, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto dì appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q» M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il consig iere esten