Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6944/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest regarding omitted civil party citation and inadmissible fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of standing regarding the omission of the civil party's citation and the improper challenge to the lower court's fact-finding. The appellant argued procedural violations and insufficient reasoning, but the court held that an accused cannot claim nullity for the failure to cite the victim, as the sole purpose of such citation is to allow the victim to join the proceedings. Furthermore, the court rejected the claim to re-evaluate factual evidence, noting that appellate courts reviewing peace court judgments are limited to specific statutory grounds and cannot substitute their own assessment of facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 606 c.p.p.: The accused lacks standing to challenge the omission of the civil party's citation, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence in appeals against peace court judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest in appeal omission of civil party citation inadmissible fact review peace court jurisdiction procedural standing condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 cod. proc. pen.
277812 - 01 che ha affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod.
Art. 100, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606 c.p.p.
207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art.
Art. 606 comma 2-bis c.p.p.
207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art.
art. 178 cod. proc. pen
277812 - 01 che ha affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 606 c.p
207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019
Sez. 5, n. 29437 del 06/07/2006
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREGJONI BUJAR nato il 26/12/1964 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ndregjoni Bujar ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che, in qualità di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; Considerato che il primo motivo dì ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di norme processuali lamentando l'omessa citazione in appello della parte civile è inammissibile per carenza di interesse (Sez 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019, Rv. 277812 - 01 che ha affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione; e ciò non può che valere anche con riferimento alla mancata citazione in appello della parte civile (laddove peraltro nel caso di specie il giudice aveva adeguatamente motivato circa la stessa inammissibilità della impugnazione della parte civile poiché presentata da un avvocato privo di procura speciale, conformando la propria decisione al dato legislativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammissibile l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc, pen., richiede - al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo - che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo.

Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l'adozione di formule sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta (Sez. 5, n. 29437 del 06/07/2006, Mancini, Rv. 235218 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione denunziando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art. 606 comma 2-bis c,p.p.; laddove qui sono denunziati vizi dì motivazione; Rilevato che la memoria difensiva nulla aggiunge di concreto a quanto già annotato in ricorso e non consente di superare le ragioni di inammissibilità ravvisate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 novembre 2025. Il conigli re esten