Court dismisses appeal against stalking conviction for generic arguments and improper evidence re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pedalino Orlando inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and cited general reasoning flaws regarding the stalking conviction. The court rejected these claims because the lower court provided sufficient motivation and the new arguments lacked specific legal or factual grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on generic deductions or requests for improper re-evaluation of evidence are inadmissible when the lower court has already provided congruous motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDALINO ORLANDO nato a AGRIGENTO il 18/02/1992 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pedalino Orlando ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori; Considerato che il primo motivo dì ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio dì motivazione in relazione alla sussistenza dell'evento del reato di atti persecutori - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto come i comportamenti intenzionalmente persecutori tenuti dall'imputato, innestandosi consapevolmente in un quadro di particolare fragilità psicologica della persona offesa, avevano, senza dubbio, aggravato lo stato di paura, inquietudine ed ansia, stante il timore di subire nuovi atti di violenza fisica, costringendo la stessa a modificare le proprie abitudini di vita comprimendole in modo drastico (si vedano, in particolare, pagg. 9 e ss. del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle doglianze avanzate con i motivi aggiunti - è parimenti inammissibile in quanto caratterizzato da deduzioni estremamente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto idonee a sostenere le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla deve essere disposto per le spese di parte civile richieste in relazione a memoria pervenuta tardivamente;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso 19 novembre 2025 Il Consigl re estensore DEPOSITATA. Il Prf sidente