Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for grave threats due to inadmissibility and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a new trial on the grounds of missing subjective intent and requested a statutory mitigating circumstance for anger, which the lower court had correctly rejected. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already dismissed on appeal, while the second ground failed because the repeated nature of the threats and the passage of time excluded the causal link to anger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: An appeal based solely on the repetition of arguments already rejected in the appellate judgment is inadmissible, and a mitigating circumstance for anger is excluded when the unjust act and the crime are so disproportionate that the causal link to anger is severed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANESE CARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 24/10/1995 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carlo Pianese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, dolendosi, in particolare, della mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv, 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che il suddetto beneficio non ricorre ogni qualvolta «la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima» (Sez. 1, Sentenza n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375 - 01).
In ogni caso, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole dell'attenuante richiesta, precisando tra l'altro che le minacce proferite nei riguardi delle parti civili sono state reiterate in plurime e diverse occasioni, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole, assume, nel caso di specie, sicura rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato d'ira e riferire la reazione ad un sentimento differente quale l'odio o il rancore.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis