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Ordinanza — n. 6937/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation for business crime conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim regarding the sentencing calculation for business crimes. The defendant argued that the lower court erred in applying the law and failed to properly justify the sentence length. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately considered aggravating and mitigating factors in this case.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Sentencing discretion regarding base penalties and aggravating/mitigating circumstances falls within the trial judge's authority, making appeals challenging the specific quantification of the penalty inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Business Crimes Cassation Appeal Inadmissible Recourse Penal Code Provisions Judicial Discretion bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGI STEFANO nato a SEGRATE il 25/12/1988 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Stefano Angi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato dì cui agli artt. 223 comma 1, 216 comma 1 n.1 e n.2 L. Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata, che richiama la condotta, il ruolo e la posizione di dominus del ricorrente nella società, a fronte peraltro della pena inflitta nella misura già mitigata dalla concessione delle attenuanti generiche, di anni due e mesi quattro di reclusione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novemb