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Ordinanza — n. 6935/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for grave threats due to inadmissibility of evidence re-evaluation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6935/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Ducoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground for appeal as it sought a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of the Supreme Court's review. The second ground was dismissed because the crime of grave threats is a danger offense that does not require actual damage, only a conduct capable of causing it. Consequently, the lower court's conviction for the crime under Article 612 of the Penal Code was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; The Supreme Court's review of criminal judgments is limited to legal errors and specific procedural violations, excluding any re-evaluation of the evidentiary record or factual findings by the trial courts.

Parole chiave

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grave threats offense danger crime Supreme Court review evidence re-evaluation inadmissible appeal Article 612 Penal Code concrete danger minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
art. 612 comma 2 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCOLI FEDERICO nato a LOVERE il 03/12/1996 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Federico Ducoli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione ìn relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefìgurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);

Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, perché - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - il delitto a lui contestato ossia quello di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. è un reato di pericolo, sia pure concreto, e, in quanto tale, non richiede un danno effettivo ma una condotta che sia ex ante idonea a realizzarlo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre