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Ordinanza — n. 6932/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant, Hamza Mazrudi, challenged the denial of a suspended sentence, but the court found the benefit inapplicable due to multiple prior convictions under Article 164 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 164 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists only of a pedissequous repetition of arguments already examined and dismissed in the appellate judgment, lacking the specific argumentative function required for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments suspended sentence denial prior criminal record Article 164 Penal Code lack of specific reasoning Court of Cassation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 164 c.p.
Considerato inoltre che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena non era concedibile in ragione dei plurimi precedenti ostativi ai sensi dell'art. 164, cod.
art. 495 cod. pen
Considerato che Mazolrudi Hamza ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di CUI all'art. 495 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZRUDI HAMZA nato il 27/08/1998 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Mazolrudi Hamza ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di CUI all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato inoltre che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena non era concedibile in ragione dei plurimi precedenti ostativi ai sensi dell'art. 164, cod. pen., a nulla rilevando un eventuale giudizio prognostico favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 20