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Ordinanza — n. 6930/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific grounds are lacking and facts support denial of leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6930/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground contesting the lack of generic mitigating circumstances was aspecific and lacked necessary correlation with the contested decision. The appellant's arguments were deemed manifestly unfounded since the appellate court correctly relied on personal and factual indices justifying the refusal of leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; if grounds are aspecific or manifestly unfounded, the appeal is inadmissible, and the court may limit its review to decisive elements without considering all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds generic mitigating circumstances procedural costs leniency refusal circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellì, Rv. 268823
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), e in ogni caso devono emergere elementi positivi di valutazione nel caso di specie non ritenuti sussistenti - che neppure il ricorso ha saputo specificamente indicare.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CIRO nato a NAPOLI il 25/11/1963 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ciro Vitale ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati a lui ascritti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico in quanto le censure proposte difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellì, Rv. 268823). Considerato che il motivo è anche manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev abili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), e in ogni caso devono emergere elementi positivi di valutazione nel caso di specie non ritenuti sussistenti - che neppure il ricorso ha saputo specificamente indicare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19