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Ordinanza — n. 6927/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking argumentative critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints without substantive legal argumentation. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for simple bankruptcy under Article 217 of the Bankruptcy Law, arguing against the court's reasoning on subjective fault. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed in the appellate stage, noting that the lower court correctly identified negligence as sufficient subjective fault for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it contains only mere complaints on facts or lacks a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints lack of argumentative critique simple bankruptcy crime subjective fault negligence Article 364 c.p.p. Article 365 c.p.p. sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 217, comma 2, L. Fall.
Considerato che Emanuele Mariano Del Soglio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 217, comma 2, L.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANO DEL SOGLIO EMANUELE nato a SAVIGLIANO il 06/11/1984 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Emanuele Mariano Del Soglio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 217, comma 2, L. Fail. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha annpiamento illustrato le ragioni della conferma della condanna anche in punto di elemento soggettivo);

Considerato inoltre, con particolare riferimento alle doglianze inerenti all'elemento soggettivo del reato, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente rilevato come ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma 2, L. Fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture; nel caso di specie la colpa del ricorrente sussiste nell'aver assunto la carica di amministratore senza attivarsi per adempiere gli oneri legali connessi che vengono meno solo nel caso di cessazione dell'attività formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

La congrua motivazione della sentenza impugnata (cfr. Pag. 3 della sentenza impugnata), che per altro verso il ricorrente contesta sulla base dì circostanze di fatto, rende quindi manifestamente insussistente il vizio denunciato. R levato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il consigli r estensore Il id