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Ordinanza — n. 6925/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as time-barred due to late deposit of lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6925/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory deadline. The appellant argued for a different interpretation of appeal terms, but the court found this reasoning contradicted established case law regarding late deposits. Consequently, the appeal was rejected as time-barred, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; When a judgment from the judge of peace is deposited after the fifteenth day, the thirty-day appeal period begins from the fifteenth day following issuance for present parties or from the notice of deposit for absent parties, rendering any appeal filed after this period inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal statute of limitations late deposit judge of peace procedural inadmissibility perseguimento penale per diffamazione persecuzione dei Tamil motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216
(Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ROMOLI TOMMASO nato a FIRENZE il 09/06/1975 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Romoli Tommaso ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato in ordine al reato di diffamazione; Considerato che il primo, unico, motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine ai termini di impugnazione ritenuti applicabili avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro Il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito al sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216).

Nel caso de quo, la sentenza è stata depositata oltre i quindici giorni, in data 27 novembre 2024 con avviso notificato in data 2 dicembre 2024. Pertanto, il termine per proporre impugnazione è decorso in data 17 dicembre 2024, anteriormente alla data di presentazione dell'atto di appello, intervenuta il 14 gennaio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non risultando i profili di inammissibilità superabili alla stregua del contenuto della memoria difensiva del 3.11.2025.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 n