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Ordinanza — n. 6924/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Riggio Fabio against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a violation of law and defects in reasoning regarding his conviction for serious threats, but the court found his submissions to be generic and devoid of specific legal or factual grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds lacking the specific legal and factual reasons required by law to support the requested relief.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific reasons procedural defect serious threats conviction minaccia credibile minaccia alla sicurezza pubblica pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGIO FABIO nato a PALERMO il 09/11/1990 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riggio Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia grave; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa dalla Corte territoriale alla luce dell'esame del compendio probatorio (cfr.

Pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Precisato che la memoria della parte civile, Dulcetta Gabriele, a firma dell'avv. I. è tardiva in quanto pervenuta solo in data 18.11.2025; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 il Consigh,--re estensore 5ie idente r)