Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6920/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against identity fraud conviction citing inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by El Yandouzì Ayoub inadmissible. The appellant challenged a conviction for false identity declarations, arguing for non-punishability due to minor offense status and requesting a suspended sentence. The court rejected these claims as inadmissible, noting that the lower courts had already thoroughly assessed the appellant's history of revoked licenses and failed probation, rendering the arguments redundant and lacking positive evidence for sentence substitution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already fully examined by the courts of first and second instance, or that challenge discretionary sentencing decisions without providing new positive elements, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
false identity declarations inadmissible appeal non-punishability minor offense suspended sentence discretion criminal procedure appeal guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 496 codice penale
Art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.
Art. 36 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YANDOUZI AYOUB nato il 08/12/1988 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che El Yandouzì Ayoub ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 codice penale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come l'imputato abbia declinato false generalità al fine di occultare il fatto di essersi posto alla guida con patente revocata (di mezzo pesante, autocarro, si segnala nella sentenza impugnata, a sottolineare la complessiva gravità/pericolosità della condotta, in aggiunta al fatto che essa era stata tenuta già plurime volte, e ciò dì là dello specifico caso in cui vi era stata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova);

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione di una pena detentiva sostitutiva - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale, stante i precedenti penali gravanti sull'imputato, ha ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva circa l'adempimento degli obblighi inerenti la sostituzione, atteso che la sostituzione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili; laddove nel caso di specie il ricorso si è peraltro limitato, a fronte della complessiva valutazione negativa espressa dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, a formulare rilievi sulla tenuta considerazione dei precedenti penali, senza addurre elementi positivi di valutazione ai fini della chiesta sostituzione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curò tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 F DE ;TATA ge Cc (31. 14\1 CP, A 2 O