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Ordinanza — n. 6919/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration, rejecting claims of illogical reasoning regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe De Feo's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declaration to a public official. De Feo argued the judgment suffered from illogical reasoning regarding his subjective intent and the applicability of the minor offense exemption. The court rejected these claims, stating that the appellate court's reasoning was logically sound and that the exemption was correctly denied due to De Feo's extensive criminal record and intent to deceive.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, without assessing the correspondence of the motivation to the procedural record.

Parole chiave

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false declaration public official subjective intent criminal law minor offense exemption illogical reasoning appeal Cassation review limits inganno sull'identità false dichiarazioni senza giuramento confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Rilevato che Giuseppe De Feo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595 c.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
131-bis cod, pen., sono entrambi manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comrna 1, lett.
art. 595 c.p
Rilevato che Giuseppe De Feo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEO GIUSEPPE nato a SERINO il 10/06/1968 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe De Feo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione, in particolare l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dì cui all'art. 131-bis cod, pen., sono entrambi manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, al contrario, specifica sia che la finalità del ricorrente di nascondere alla proprietaria della vettura i suoi precedenti penali non esclude il dolo di fattispecie, sia come l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia giustificata dalla volontà del soggetto — gravato dí gravi e numerosi precedenti penali - di raggirare gli operanti del corpo dei Carabinieri sul mancato possesso di patente di guida;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 novembre 2025. Il cons