Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual criticism and improper fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider mitigating circumstances and misinterpreted evidence, but the Court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate stage. The Court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judges, who already provided a logically sound decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 2 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judges, as such assessment is exclusively reserved to the judges of the first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVOLI SIMONE nato a THIENE il 09/08/1973 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Simone Rivoli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., oltre a non essere deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e seguenti); laddove la stessa testimonianza della teste Paoletti, secondo guanto si riporta nella sentenza impugnata, non adduce nulla di decisivo ai fini della impostazione difensiva; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur0 tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1