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Ordinanza — n. 6914/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6914/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed too generic and indeterminate because it failed to specify the exact elements of the legal violation. Consequently, the court could not exercise its supervisory role over the lower court's decision on the lack of non-punishability causes.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the precise legal grounds and factual elements of the complaint; generic and indeterminate grievances do not allow the appellate court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation criminal procedure code inadmissible appeal supervisory function nozione di molestie minaccia nel diritto penale reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MARCO (CUI: 01HB336) nato a BADIA POLESINE il 01/07/1979 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Nobile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e molestie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge nonché la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità, all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla qualificazione giuridica del fatto, è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre