Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise specific legal issues in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a lower court's partial reform of a conviction for drug-related crimes, arguing errors in sentencing and the denial of non-prosecution grounds. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic, lacked specific factual support, and failed to raise the non-prosecution argument during the prior appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and generic, failing to specify the elements of the criticism, or if a cause of non-prosecution was not previously deduced as a specific motive of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI MAHER nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Maher Chebbi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 495 e 614 cod, pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia, assolvendolo dal reato di detenzione di cocaina e concedendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della conferma della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che aveva peraltro già fornito risposte adeguate rispetto alle speculari ragioni in fatto già in quella sede prospettate, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 4 e 5), oltre che dall'atto di appello in atti, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; né d'altronde il motivo indica specifici elementi a sostegno della richiesta (a fronte, peraltro, dalla rilevata presenza di precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente); sicché, di là della rilevabilità o meno, di ufficio, da parte della Corte di appello, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rimane la genericità del motivo di ricorso avanzato sul punto, perché ora, in assenza di deduzione in appello, il ricorrente non può a maggior ragione dolersi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità in argomento adducendo generiche considerazioni; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione non essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono incensurabili, stante peraltro il precedente riferimento ai precedenti penali e la ravvisata recidiva reiterata e specifica contestata e ravvisata e non oggetto dì censura da parte della difesa); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d