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Ordinanza — n. 6906/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding violence private charge and sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the conviction for the crime of violence private and the denial of general mitigating circumstances, arguing against the factual findings and sentencing logic. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence and facts, which falls exclusively within the competence of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments on facts or sentencing are inadmissible when they merely request a re-reading of evidentiary elements or a different valuation of facts, as such powers belong solely to the judge of merit.

Parole chiave

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violence private crime inadmissible appeal re-evaluation of facts general mitigating circumstances competence of appellate court reati violenti reati contro la libertà personale aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 41311 del 15/10/2008
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiís, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GIGLIA STEFANO ANGELO nato a MODENA il 12/05/1977 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-Rilevato che Stefano Angelo La Giglia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo clí ricorso - che contesta l'inosservanza della legge e la correttezza della motivazione per aver ritenuto configurata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza privata - è inammissibile e manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, come più volte sottolineato dalla Corte di Cessazione in tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente (Sez. 5, n. 41311 del 15/10/2008, La, Rv. 242328) - circostanza questa ritenuta accertata e sussistente nel caso di specie, sulla scorta dì congrua motivazione. Inoltre, I motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto invoca una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), per di più nel caso di specie suggerita sulla base di stralci di deposizioni. - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - erroneamente indicato come terzo - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiís, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); e nel caso di specie dopo il riferimento, sia pure ad altri fini, all'elevata gravità del fatto - ai precedenti in tema di violazione dell'art. 186 cds, allo stato di ebrezza e alla violenza posta in essere - si è ritenuto - con valutazione di merito qui non sindacabile - che la pena inflitta già modesta non fosse suscettibile di ulteriore riduzione; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, aì sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d