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Ordinanza — n. 6905/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for abuse of parking rights; prescription defense rejected due to legislative suspension of time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6905/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized parking. The defense argued that the offense was a contravention subject to prescription, but the court found this argument infounded. The court ruled that the specific law applicable to offenses committed between August 2017 and December 2019 suspended the prescription period until the final judgment was pronounced.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 159, comma 2, c.p. (as modified by Law n. 103/2017): The prescription period for certain offenses is suspended during appellate proceedings, preventing the defense from claiming extinction of the crime based on the passage of time.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period suspension unauthorized parking offense appellate judgment time limits contravention classification ritardo ingiustificato dell'azione penale deposizione inattendibile debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
285, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Si chiede la rivalutazione dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e la fissazione di un'udienza partecipata.
Art. 159, comma 2, c.p.
Law n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
285, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO UMBERTO nato a NAPOLI il 04/11/1951 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Umberto Di Bello ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 16 maggio 2023 dal locale Tribunale per aver esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore abusivo (reato accertato in data 11 settembre 2019). In data 31 ottobre 2025, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. Irene Cossu, deduce violazione dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Si chiede la rivalutazione dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e la fissazione di un'udienza partecipata.

La difesa sostiene che il Giudice non abbia considerato che il reato di cui si tratta è una contravvenzione, così non dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione. L'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione che si assume essere intervenuta) è manifestamente infondato. Rientrando infatti il reato contestato tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 la quale, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio.

Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello. Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 novembre,2202:»,7, 5 Il Consigliere estensore