Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal or factual reasons under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Tanzillo's appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed too generic and devoid of specific legal or factual reasoning. The appellate court had previously reclassified the crime under Articles 624 and 625 of the Penal Code, but the cassation request failed to provide the detailed arguments required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely generic and lack the specific legal and factual reasons required to support the request, as the appellate court's motivation must be congruent with the defense's arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giuseppe Tanzillo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Avellino per avere riqualificato il reato di cui al capo 2) della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena. Ha confermato nel resto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una motivazione congrua che, in risposta alle argomentazioni difensive, ha compiutamente illustrato le ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr