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Ordinanza — n. 6904/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal or factual reasons under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6904/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Tanzillo's appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed too generic and devoid of specific legal or factual reasoning. The appellate court had previously reclassified the crime under Articles 624 and 625 of the Penal Code, but the cassation request failed to provide the detailed arguments required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely generic and lack the specific legal and factual reasons required to support the request, as the appellate court's motivation must be congruent with the defense's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 581 CPP lack of reasoning cassation procedure modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Tanzillo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Avellino per avere riqualificato il reato di cui al capo 2) della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena. Ha confermato nel resto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una motivazione congrua che, in risposta alle argomentazioni difensive, ha compiutamente illustrato le ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr