Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6903/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for parking without authorization due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ciro Esposito inadmissible, confirming the lower court's conviction for unauthorized parking. The appellant argued procedural violations and lack of responsibility, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision relied on the existence of prior sanctions and the specific location of the offense to establish both objective and subjective elements of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Appeals against judgments for administrative offenses are inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded or fail to demonstrate a violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized parking administrative offense inadmissible appeal subjective element prior sanctions Cassation procedure dolo generico responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati: la sentenza impugnata ricorda (foglio 3) che l'imputato, già sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 15, d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciro Esposito ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in data 9 novembre 2023 dal locale Tribunale in ordine ai reati a lui ascritti. Il ricorso consta di due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedura relativa al procedimento adottato dal Questore di Napoli; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità). Entrambi i motivi sono manifestamente infondati: la sentenza impugnata ricorda (foglio 3) che l'imputato, già sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in data 17 agosto 2019, con verbale divenuto definitivo, veniva sorpreso in data 11 novembre 2021 intento ad esercitare l'attività di parcheggiatore in assenza di qualsiasi autorizzazione; inoltre, già colpito da un provvedimento di allontanamento per la durata di mesi dodici del Questore di Napoli dall'area del Comune di Napoli, che comprendeva anche il piazzale Ettore Ruggeri (ove veniva rinvenuto esercitare l'anzidetta attività abusiva), notificatogli in data 9 novembre 2021 (la Corte territoriale correttamente evidenzia che, nel caso di specie, trattandosi di provvedimento DACUR semplice, della durata inferiore ad anni uno, non necessita di convalida del Gip), veniva nuovamente sorpreso proprio in quel piazzale intento ad esercitare l'attività di parcheggiatore in assenza della relativa licenza.

La sentenza impugnata, dopo aver dato atto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione, ha adeguatamente illustrato come risulti altresì integrato l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico (coscienza e volontà, da parte dell'imputato, di esercitare l'attività di parcheggiatore pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione ed essendo a conoscenza delle precedenti violazioni per la medesima infrazione al codice della strada). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere esten