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Ordinanza — n. 6902/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds regarding sentencing under concordato procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6902/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Caponetto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground raised, a defect in reasoning concerning Article 133 of the Penal Code, was rejected because appeals against sentences under the concordato procedure are strictly limited to specific issues like the party's will or the prosecutor's consent. The court ruled that complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate an illegal sanction outside statutory limits, which was not established here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: In appeals against sentences issued pursuant to the concordato procedure, admissibility is restricted to grounds concerning the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about the determination of the penalty unless it proves illegal.

Parole chiave

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concordato procedure admissibility of appeal determination of penalty defect in reasoning procedural costs Cassa delle ammende strict admissibility limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Roberto Caponetto ricorre avverso la sentenza resa il 21 marzo 2025 dalla Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Roberto Caponetto ricorre avverso la sentenza resa il 21 marzo 2025 dalla Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO ROBERTO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roberto Caponetto ricorre avverso la sentenza resa il 21 marzo 2025 dalla Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato ascritto, confermando nel resto la pronuncia emessa il 6 aprile 2023 dal locale Tribunale. Rilevato che l'unico motivo proposto (vizio di motivazione in relazione all'art.133 cod. pen.) è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il