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Ordinanza — n. 6900/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as generic mitigating circumstances are not a valid ground for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6900/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the denial of generic mitigating circumstances, which is not a permissible ground for reviewing a plea bargain sentence. The appellant argued for leniency under Article 62 of the Penal Code, but the court noted that appeals against sentencing must only address specific statutory grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Consequently, the court ruled that the alleged defect in reasoning regarding mitigating factors falls outside the scope of allowable review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 62, cod. pen. Appeals against sentencing decisions are limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality; challenges regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible as they do not pertain to the expression of the accused's will or the correlation between accusation and sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances plea bargain sentencing Cassazione ordinanza Art. 448 c.p.p. motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 62, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, cod. pen.
Art. 56, cod. pen.
Art. 110, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFA IWAN nato a GIULIANOVA il 07/01/1979 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iwan Tafà ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Teramo per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2) e n.7) cod. pen., 56, 110 cod. pen. Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 cod. pen.) è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i