Criminal appeal dismissed; generic mitigating circumstances do not affect prescription terms when aggravating circumstances exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired. The appellant argued that generic mitigating circumstances equivalent to contested aggravating ones should have shortened the prescription period, but the court found this argument infounded. Since the aggravating circumstances were recognized, the statutory term was calculated based on those factors, rendering the crime unprescribed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 cod. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances equivalent to contested aggravating circumstances affects only the sanction, not the prescription period, which remains calculated based on the existence of the aggravating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTI ANNUNZIATA nato a REGGIO CALABRIA 11 13/08/1949 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Annunziata Fonti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa il 26 febbraio 2018 dal Tribunale di Palmi che, riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'ha dichiarata colpevole del delitto furto di energia elettrica. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge con riguardo alla prescrizione che il ricorrente assume essere intervenuta in epoca precedente la sentenza di appello) è manifestamente infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate involge unicamente il trattamento sanzionatorio ma non incide su calcolo dei termini di prescrizione, atteso che le aggravanti sono state ritenute sussistenti. In caso di ricorrenza di due aggravanti, peraltro, come avvenuto nel caso di specie, il termine di prescrizione è, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. ultimo comma, pari ad anni dieci; a questo andrà aggiunto l'aumento per la interruzione della prescrizione e quello per la ritenuta recidiva.
Ne consegue che il reato contestato non è prescritto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore