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Ordinanza — n. 6898/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had rejected the appeal as non-specific, relying on the trial court's findings of witness testimony and documents. The Cassation court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments failed to meet the statutory requirement for specific grounds of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals must state specific grounds of censure; generic or non-specific arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal specific grounds requirement inadmissibility declaration non-specific arguments procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
Art. 591 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione rispetto all'inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 591 cod. proc. pen., in rapporto agli artt.
Art. 546 cod. proc. pen.
Legge 103/2017
art. 591 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione rispetto all'inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 591 cod. proc. pen., in rapporto agli artt.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCIO FELICE nato a AMATO il 16/03/1980 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Felice Puccio ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale pronunciata in data 19 maggio 2021, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale ha rilevato che l'appello fosse aspecifico, tenuto conto dell'argomentazione, ritenuta puntuale, del Tribunale di Reggio Calabria che ha fondato la propria decisione sulle deposizioni testimoniali nonché sulle prove documentali. Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione rispetto all'inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 591 cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., e alla legge 103/2017) risulta manifestamente infondato in quanto afferente ad un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale, riprendendo consolidata giurisprudenza, adeguatamente ritenuto i motivi di appello aspecifici e generici; e che anche il presente ricorso è affetto dalla medesima aspecificità.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estfris-o-re Il Prid