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Ordinanza — n. 6897/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation in first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6897/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and failed to address specific arguments from the appellate stage. The court rejected this claim, noting that the first-instance judgment provided a complete factual reconstruction and a non-illogical conclusion regarding the defendant's intent to irrigate his own land.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appellate court is not required to refute every single argument of the appellant but may provide a comprehensive motivation that accounts for the reasons for conviction and explains the logical path taken in the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of logical motivation comprehensive reasoning standard appellate court duties procedural dismissal doppia punibilità circostanze aggravanti o attenuanti furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIGLIO FORTUNATO nato a CINQUEFRONDI il 23/12/1958 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fortunato Foriglio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa il 2 ottobre 2018 dal Tribunale di Palmi che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentandosi in particolare il mancato confronto con le censure esposte nell'atto di appello) è manifestamente infondato.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, il giudice dell'appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione svolta dall'appellante, potendo limitarsi a una motivazione complessiva che dia comunque conto delle ragioni del convincimento e consenta di comprendere l'iter logico seguito nella decisione. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di primo grado, che integra quella di appello, dopo aver offerto una compiuta ricostruzione dei fatti, ha sostenuto (p. 5), con motivazione non manifestamente illogica, come non vi sia dubbio che il prelievo furtivo sia avvenuto per l'irrigazione del terreno circostante l'abitazione dell'imputato, terreno di cui questi si occupava direttamente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de"M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 01 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore • TI