Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and violence against property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and violence against property. The appellant argued for retrial on evidence, constitutional challenges to the specific theft statute, and leniency based on the minor nature of the act. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge, noting no manifest illogic in the sentencing discretion exercised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 110, 624-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 3, 27 Cost.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance, provided no manifest illogic or incongruity exists in the sentencing discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reproduction of prior arguments theft against property violence against things sentencing discretion review constitutional question rejection manifest illogic standard motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
art. 624-bis cod. pen
Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt.
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, GIRAULO BRUNO
app.), sulla base di dati di fatto richiamati dalla sentenza impugnata, come non residui alcun dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto; quanto al secondo motivo, questa Corte Suprema ha già affermato (Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, GIRAULO BRUNO, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIARI ALIAS AYARI MOHAMED nato il 15/05/1989 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aiari Alias Ayari Mohamed ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 29 ottobre 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen. aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa. Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.; difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del fatto cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato (p. 8, punto 4.1 sent. app.), sulla base di dati di fatto richiamati dalla sentenza impugnata, come non residui alcun dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto; quanto al secondo motivo, questa Corte Suprema ha già affermato (Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, GIRAULO BRUNO, Rv. 286250) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione; quanto al terzo motivo, giova ricordare che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello ha evidenziato, rispetto ad entrambe le attenuanti invocate, la gravità della condotta e il pregiudizio complessivo arrecato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore I