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Ordinanza — n. 6893/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and repetition of already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salehi Amir Hussain inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of liability and an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code, arguing for a violation of law and a defect in reasoning. The court rejected these grounds because the first claim constituted mere dissatisfaction with facts while the second merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 615 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or if they reproduce arguments already adequately examined and rejected by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetition of arguments aggravating circumstance Article 625 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 615 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 625, comma 1, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEHI AMIR HUSSAIN nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salehi Amir Hussain ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia emessa il 23 maggio 2024 dal Tribunale di Udine Iper _2222, ha an confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla sussistenza dell'aggravante contestata) risultano non consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale che illustra compiutamente le ragioni della sussistenza dell'aggravante contestata e ritenuta (p. 6 sent. app.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos