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Ordinanza — n. 6890/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for filing appeals against second-instance judgments. The appellant argued for the extinction of the crime due to prescription, but the court noted the appeal was submitted after the 45-day period following the 90-day motivation term. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 585, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a second-instance judgment must be filed within 45 days from the expiration of the 90-day motivation period; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal statutory time limits inadmissibility prescription defense court costs prescrizione termine legale intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, lett. c) c.p.p.
del 25 febbraio 2025; 90 giorni per la motivazione e dunque 26 maggio 2025, data da cui decorrono i 45 giorni di cui all'art. 585, lett.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ALFONSO nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/10/1973 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alfonso Bruzzese ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Pistoia di guida senza patente con recidiva nel biennio. Rilevato che il ricorso, con cui si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è stato tardivamente proposto (sent. app. del 25 febbraio 2025; 90 giorni per la motivazione e dunque 26 maggio 2025, data da cui decorrono i 45 giorni di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen.: termine finale 10 luglio 2025. Il ricorso è stato presentato il 23 luglio 2025). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Prflijinte