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Ordinanza — n. 6889/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for generic mitigating circumstances and non-punishability exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6889/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged grounds were merely reiterations of issues already properly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the exclusion of punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly noted the habitual nature of the offenses and the lack of insurance. Consequently, the court upheld the conviction for driving without a license and recidivism, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected by the court of first instance regarding the absence of mitigating circumstances and the habitual nature of the offense are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances non-punishability exclusion habitual offense driving without license recidivism cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMOVIC ALEN nato a PISA il 09/07/2001 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alen Alimovic ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 10 ottobre 2023 dal Tribunale di Livorno per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che i due motivi sollevati (omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art- 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto alle attenuanti generiche, invero, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi da valorizzare in tal senso (tenuto conto della reiterazione dei medesimi fatti in un ristretto arco temporale e della conseguente capacità a delinquere dell'imputato); quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato l'abitualità e la gravità della condotta (due precedenti specifici; veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Prdslddnt