Cassation court dismisses appeal against attempted theft conviction for inadmissible grounds and discretionary sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all grounds raised by the appellant against his conviction for attempted theft. The appellant argued for legal violations regarding the lack of a formal complaint, denial of mitigating circumstances, and failure to explicitly propose a substitute penalty. The court ruled that these arguments were either already properly examined and dismissed by the lower courts or constituted manifestly unfounded deductions, particularly noting that the judge's discretion allows omitting the formal proposal for a substitute penalty without nullifying the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 533 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals based on grounds already adequately examined by territorial courts are inadmissible, and the omission of a formal proposal for a substitute penalty does not render a sentence null due to the judge's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carmine Del Priore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Foggia per il reato di tentato furto, così come riqualificato, all'esito del giudizio di primo grado, il reato ascritto. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del difetto di querela; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen., per erroneo disconoscimento dell'attenuante; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art.533 cod. proc. pen., per non aver la pronuncia di primo grado indicato la possibilità di una pena sostitutiva) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (primo e terzo motivo: si vedano i fogli 1,2,3 della sentenza impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; nonché prospettanti deduzioni manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. (secondo motivo).
Quanto al quarto motivo, infine, giova ricordare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il