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Ordinanza — n. 6886/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a sentencing decision under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Michael Turri's appeal against the Bolzano Tribunal's sentencing decision inadmissible. Turri argued a violation of procedural rules regarding the appeal process, but the court found his grounds did not fall within the limited exceptions permitted for appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and Turri was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they concern the defendant's will, the link between charges and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general procedural errors.

Parole chiave

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criminal procedure appeal plea bargain sentencing inadmissible appeal Cassation jurisdiction procedural defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 444, cod. proc. pen.
L. n. 103/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRI MICHAEL nato a BOLZANO 11 15/04/1981 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michael Turri ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza ed erronea applicazione dell'art.444 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Prsicfpnte