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Ordinanza — n. 6885/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for attempted aggravated theft due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6885/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Troise inadmissible regarding the reduction of his sentence for attempted aggravated theft. Although the lower court agreed to a negotiated settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, Troise argued the reasoning was illogical. The court ruled that appeals against such settlements are strictly limited to specific procedural defects and cannot challenge the substantive determination of the penalty itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the Supreme Court admits grievances only regarding the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, or divergent content, while rejecting complaints about waived grounds or the specific determination of the penalty.

Parole chiave

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Article 599-bis negotiated settlement appeal inadmissibility penalty determination attempted theft Cassazione procedural defect sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Francesco Troise ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Francesco Troise ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), condizioni nel caso non ricorrenti;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/12/1990 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Francesco Troise ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di tentato furto aggravato, confermando nel resto la sentenza emessa il 20 marzo 2023 dal locale Tribunale. Rilevato che l'unico motivo proposto (manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il P iden-