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Ordinanza — n. 6884/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific comparison on previously rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Valle inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Valle challenged a lower court's reduction of his sentence based on a mitigating circumstance, arguing procedural flaws regarding the querelant's standing and the sufficiency of evidence for theft. The court rejected these arguments because they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial courts without any specific comparison or new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal against a judgment partially reforming a sentence is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the territorial courts without specific comparison.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific comparison repetition of rejected grounds mitigating circumstance procedural exhaustion licenziamento per furto inutilizzabilità delle prove illecite furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gaetano Valle ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di La Spezia, per avere, in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione rispetto al difetto di legittimazione attiva del querelante; erronea applicazione di legge penale con riguardo all'inidoneità della prova del fatto di furto) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto, in quanto la querela è stata validamente proposta dal responsabile del punto vendita (riconosciuta già al titolare di posizione di fatto da Cassazione, Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) e la prova del fatto discende dal riconoscimento da parte del responsabile del set di forbici sottratto; Ritenuto, inoltre, che il motivo denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il FìFe