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Ordinanza — n. 6881/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as penalty motivation argument was already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of review regarding the sentence's length was merely repetitive of arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for a different penalty amount, but the appellate court had already addressed this with correct legal reasoning based on the defendant's criminal history. Consequently, the court held that such sentencing determinations are unchallengeable in cassation if supported by sound logic and law, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible if the sole ground of review is merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, as sentencing determinations are unchallengeable in cassation when supported by correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive argument ground sentencing motivation review cassation unchallengeable penalty reduction request modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGANO NINO nato a RIMINI il 24/09/1968 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nino Rogano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna - parzialmente riformando la pronuncia resa il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Rimini per avere assolto l'imputato dal reato contestato al capo b) - ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. di cui al capo a) e rideterminato in conseguenza la pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (mancanza di motivazione con riferimento all'entità della pena inflitta) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4, ove la Corte di merito, preso atto del relativo motivo di ricorso, ha determinato la pena «avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, anche specifici») con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; giova, peraltro, ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre