Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6700/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for continuance bond due to heterogeneous crimes lacking unitary premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ion Susara's appeal inadmissible regarding his request for a continuance bond. Susara argued that his crimes between 2014 and 2024 constituted a continuous unitary activity, but the court found the offenses heterogeneous and committed in different locations with distinct modalities. The court ruled that such disparate acts reflect recidivism or habitual delinquency rather than the premeditated criminal lifestyle required for a continuance bond.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The court establishes that heterogeneous crimes committed over a long period in different places do not constitute a unitary premeditated criminal activity and thus fail to meet the requirements for a continuance bond.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuance bond heterogeneous crimes unitary premeditation recidivism distinction criminal lifestyle recidiva nell'infrazione criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pavia rigettava la richiesta avanzata da Ion Susara, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSARA ION nato il 11/03/1982 avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pavia rigettava la richiesta avanzata da Ion Susara, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato, commessi in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2024. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a un'attività di preordinazione unitaria, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Pavia nel provvedimento impugnato, che, nel caso di specie, assumevano rilievo comportamenti criminosi «tipicamente distonici, realizzati in un ampio arco di tempo ampio e non circostanziato [...], in luoghi diversi [...] e con modalità chiaramente disomogenee».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Susara, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ion Susara deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 f