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Ordinanza — n. 6699/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for continued offense recognition due to non-homogeneous crimes and lack of unitary preordination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the crime of continued offense. The appellant argued for a continuous criminal pattern, but the court found the alleged offenses were non-homogeneous and lacked the necessary unitary preordination required by law. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated illegal acts constituted distinct recidivism or habitual offenses rather than a single continued crime.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The crime of continued offense requires homogeneous offenses with unitary preordination; repeated acts by different entities or under different legal parameters constitute distinct offenses like recidivism or habitual crime, not a continued offense.

Parole chiave

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crime of continued offense unitary preordination homogeneous offenses recidivism distinction criminal liability procedural inadmissibility business criminality risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Tindaro Ridolfo, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDOLFO GIUSEPPE TINDARO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 08/09/1968 avverso l'ordinanza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Tindaro Ridolfo, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle quattro sentenze irrevocabili presupposte, riguardanti condotte illecite commesse dal condannato nella sua veste imprenditoriale. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione unitaria, dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Patti nel provvedimento impugnato, che i comportamenti criminosi «per i quali si chiede l'applicazione del regime del reato continuato, commessi comunque nell'arco di varie annualità d'imposta, sono stati posti in essere dall'odierno istante in relazione a società diverse Li».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Ridolfo, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Tindaro Ridolfo deve essere dichiarato inammissibile, co con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12