Cassation court dismisses appeal claiming prescription of crime due to procedural suspensions and recidiva increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Santagati inadmissible, upholding the lower court's conviction for a crime committed in 2011. The appellant argued that the statute of limitations had expired, but the court calculated the limitation period based on the maximum statutory penalty, increased by recidiva, and extended by specific procedural suspensions. Consequently, the court determined that the limitation period had not yet expired at the time of the appeal, rejecting the claim of prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 legge n. 110 del 1975; Art. 99, comma 4, cod. pen.; The statute of limitations for a crime is calculated by summing the maximum statutory penalty, any increases due to recidiva, and all periods of procedural suspension, which do not interrupt the running of the limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATI GIANCARLO nato a GELA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, in riforma della decisione impugnata, condannava Giancarlo Santagati alla pena di due anni di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Vetralla il 6 marzo 2011. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze argomentative della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, ex art. 23 legge n. 110 del 1975, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Ritenuto, in particolare, che per calcolare i termini di prescrizione del reato in esame, occorre muovere dal limite edittale massimo previsto dall'art. 23 legge n. 110 del 1975, quantificato in otto anni; a questa frazione devono aggiungersi gli aumenti di pena conseguenti all'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., riconosciuta nella decisione impugnata; a questa sommatoria, infine, occorre aggiungere i periodi di sospensione del procedimento di primo grado, compresi tra il 17 settembre 2013 e il 14 gennaio 2014 e da quest'ultima data al 10 settembre 2014.
Ne discende che, risultando il reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1995 commesso 1'8 marzo 2011, i termini di prescrizione prolungati, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., maturavano nei confronti di Giancarlo Santagati, dopo il decorso di 16 anni e 8 mesi. A questa frazione temporale, dovevano essere aggiunti 11 mesi e 24 giorni di sospensione, che erano stati concessi dal Tribunale di Viterbo, nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., che impongono di ritenere non ancora decorsi i termini di prescrizione alla data odierna.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giancarlo Santagati deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 fe