Ordinanza — n. 6689/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 20/04/1958 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; / Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Giovanni Caputo era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Cerignola il 4 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze correlate, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6689/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Cerignola il 4 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze correlate, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 20/04/1958 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Giovanni Caputo era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Cerignola il 4 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze correlate, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Caputo, che, all'esito di una perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello lungo 16 centimetri e di una mazza di legno lunga 40 centimetri, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento all'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto che le connotazioni della condotta illecita posta in essere da Giovanni Caputo, senza il compimento di ulteriori valutazioni processuali, non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131- bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Caputo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il