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Ordinanza — n. 6686/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming criminal conduct continuity due to lack of unitary preordination between distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6686/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Franco Corti's appeal inadmissible, rejecting his request to recognize the legal bond of criminal conduct continuity. The court found that the distinct charges of fraudulent bankruptcy and waste trafficking were not homogeneous and lacked the necessary unitary preordination required for such a bond. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated offenses did not constitute a criminal lifestyle program but rather separate instances of recidivism and habitual crime.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The bond of criminal conduct continuity requires homogeneous offenses with unitary preordination; distinct crimes like fraudulent bankruptcy and waste trafficking are incompatible and cannot be linked under this institution.

Parole chiave

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criminal conduct continuity unitary preordination homogeneous offenses fraudulent bankruptcy waste trafficking recidivism habitual crime bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta avanzata da Franco Corti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTI FRANCO nato a FIRENZE il 07/11/1949 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta avanzata da Franco Corti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse il 9 aprile 2018 e il 22 settembre 2020, l'ultima della quale aveva determinato la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al ricorrente. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione unitaria, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Firenze, che le ipotesi di bancarotta fraudolenta e di traffico di rifiuti, per le quali il ricorrente era stato condannato, si caratterizzavano per una radicale inconciliabilità delle condotte illecite e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, tra loro collegate.

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Franco Corti, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Franco Corti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 f