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Ordinanza — n. 6685/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for tax evasion by omitting property acquisition from declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6685/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Vito Giordano inadmissible, upholding his conviction for tax evasion. The court found that Giordano acted in bad faith by failing to report the purchase of a property with his wife, despite the act being public. Consequently, the conviction was confirmed based on established jurisprudence regarding the omission of such transactions.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; The crime of omitting property variation declarations is constituted even when the omission concerns public acts not intended for tax authority knowledge or performed by the public official.

Parole chiave

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omitted property declaration tax evasion crime bad faith requirement public acts registration Cassation inadmissibility notifica della situazione patrimoniale buona fede pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto a Vito Giordano, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle risultanze processuali.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vito Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vito Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VITO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 26/05/1991 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RITENUTO IN FATTA) E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale Vito Giordano era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Adelfia il 2 novembre 2021. Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto a Vito Giordano, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle risultanze processuali. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel giudizio di merito, imponeva di escludere la condizione di buona fede di Vito Giordano, nel momento in cui aveva omesso di comunicare l'acquisto di un'unita immobiliare, effettuato unitamente alla moglie, ubicata ad Adelfia, in Via Martiri di Via Fani n.

14. Ritenuto che il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bari nei confronti di Vito Giordano è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vito Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12