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Ordinanza — n. 6683/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to heterogeneous offenses lacking preordination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saverio Di Martino inadmissible regarding his request for criminal continuity. The lower court found the alleged offenses heterogeneous and lacking preordination, noting one involved opposing family verification while the other involved violence against a police officer. The supreme court ruled that diverse sanctions like recidivism do not equate to a criminal lifestyle program required for continuity.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires homogeneous offenses with preordination, which is absent when distinct crimes like recidivism or habitual delinquency are punished under different parameters.

Parole chiave

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criminal continuity preordination requirement heterogeneous offenses recidivism distinction habitual delinquency appeal inadmissibility Cassazione Rome infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Saverio Di Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta avanzata da Saverio Di Martino, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Saverio Di Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO SAVERIO nato a AVERSA il 13/05/1985 avverso l'ordinanza del 29/09/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta avanzata da Saverio Di Martino, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione, dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato, che «in un caso [...] il condannato istante si era opposto alla verifica nel corso di un colloquio con i familiari; nell'altro caso, l'uomo aveva reagito con violenza nei confronti di un agente della polizia penitenziaria durante il percorso alle docce, di cui aveva chiesto di fruire, accompagnato dalla persona offesa».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Saverio Di Martino, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Saverio Di Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12