Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to exhaust execution remedies before filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal by Salvatore Piccolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance correctly revoked the suspension of execution because Piccolo's request for probation was rejected and he was notified in time to file a proper objection. The Court ruled that Piccolo should have contested the prison order via an execution incident before the Execution Judge rather than filing a direct cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A party must exhaust all available execution remedies, such as filing an execution incident, before resorting to cassation for the review of an order of detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 14/06/1991 avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, così come integrato dagli atti difensivi depositati dall'avv. Raffaella Crucitti, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina disponeva la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino dell'ordine di detenzione emesso dal Procuratore della Repubblica di Marsala il 26 settembre 2025. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Messina valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione pronunciata nei confronti di Salvatore Piccolo conseguiva al rigetto dell'affidamento in prova richiesto dal condannato, pronunciato il 24 settembre 2025, che, al contrario di quanto dedotto dal suo difensore, veniva notificato tempestivamente notificato al ricorrente, che era nelle condizioni di proporre rituale innpugnazione.er-A-( Ritenuto, per altro verso, che, laddove Salvatore Piccolo avesse inteso contestare l'ordinare di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Pubblico ministero, avrebbe dovuto esperire un incidente di esecuzione davanti al Giudice dell'esecuzione e non proporre direttamente ricorso per cassazione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Piccolo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febb