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Ordinanza — n. 6678/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison sentence for violating special residence surveillance order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6678/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Di Salvo's appeal inadmissible, upholding his one-year-two-month prison sentence for violating a special residence surveillance order. The court found that police investigations clearly indicated Di Salvo's absence from his home on September 13, 2022, and he offered no valid justification for his whereabouts. Consequently, the court rejected his request for generic mitigating circumstances due to his prior criminal record and the lack of factual basis for such leniency.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 63, comma 1, n. 1, c.p.: Violation of special residence surveillance orders constitutes a crime punishable by imprisonment, and generic mitigating circumstances are denied when the defendant's conduct is aggravated by prior criminal history and lacks factual support for leniency.

Parole chiave

Generato dall'IA
special residence surveillance violation of surveillance order generic mitigating circumstances criminal record aggravation inadmissible appeal prison sentence enforcement Cassation procedure soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Giovanni Di Salvo alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 63, comma 1, n. 1, c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIOVANNI nato a SANTA FLAVIA il 15/10/1962 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Giovanni Di Salvo alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Santa Flavia il 13 settembre 2022. Ritenuto, innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Stazione di Santa Flavia risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Antonino Di Salvo, che il 13 settembre 2022, alle ore 6.50, veniva trovato fuori dalla sua abitazione, in Via Vittorio Emanuele Orlando, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Palermo il 30 marzo 2020, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l'assenza dalla sua abitazione la mattina del 13 settembre 2022 nell'orario in cui veniva controllato per strada. Ritenuto, infine, che il disvalore della condotta illecita di Giovanni Di Salvo, che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Di Salvo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1