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Ordinanza — n. 6677/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special surveillance arrest for failure to justify absence from residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Di Salvo inadmissible, upholding his conviction for two days and fifteen days of arrest. The court found that police investigations clearly indicated Di Salvo was not at his residence on the specified dates, violating his special surveillance obligations, and he offered no justification for his absence. Furthermore, the court rejected generic mitigating circumstances due to his prior criminal record and the lack of factual situations supporting such leniency.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must declare an appeal inadmissible when the lower court correctly finds that the suspect violated special surveillance measures without justification and lacks mitigating circumstances due to prior criminal history.

Parole chiave

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special surveillance obligations failure to justify absence inadmissible appeal generic mitigating circumstances special surveillance of public security criminal record impact procedural costs award assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Antonino Di Salvo alla pena di due giorni e quindici giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Di Salvo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Di Salvo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO ANTONINO nato a ERICE il 24/10/1996 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Antonino Di Salvo alla pena di due giorni e quindici giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Erice nelle date del 17 e del 21 febbraio 2022. Ritenuto, innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite dalle Forze dell'ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Antonino Di Salvo - che il 17 febbraio 2022 alle 4.30 e il 21 febbraio 2022 alle ore 2.23 - non veniva trovato nella sua abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Trapani del 26 gennaio 2021, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza.

Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l'assenza dalla sua abitazione nelle notti del 17 e del 21 febbraio 2022. Ritenuto, infine, che il disvalore delle condotte illecite di Antonino Di Salvo, che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Di Salvo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12