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Ordinanza — n. 6676/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal continuity claim due to heterogeneous offenses lacking premeditated criminal program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6676/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nunzio Irsato inadmissible regarding his request for criminal continuity. The lower court found the three charged offenses were totally heterogeneous and targeted different legal interests, failing to demonstrate a premeditated criminal program. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated conduct did not meet the strict requirements for continuity under Italian criminal law.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires homogeneous offenses committed within a premeditated criminal program; heterogeneous facts targeting different legal interests do not constitute continuity.

Parole chiave

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criminal continuity premeditated program heterogeneous offenses criminal liability procedural inadmissibility reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
E CONSIDERATO IN DIRITFO Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Asti respingeva la richiesta avanzata da Nunzio Irsato, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRSATO NUNZIO nato a GELA il 18/06/1973 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITFO Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Asti respingeva la richiesta avanzata da Nunzio Irsato, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1-3 del provvedimento oggetto d'impugnazione. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione criminosa, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Asti nel provvedimento impugnato, che i fatti di reato «oggetto delle tre sentenze tra cui si richiede la continuazione, pur essendo stati commessi in Asti ed in tempi non particolarmente distanziati, sono totalmente eterogenei tra di loro [...]», oltre che commessi in danno «di beni giuridici radicalmente differenti».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Irsato, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nunzio Irsato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12