Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6675/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for failure to prove procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Mancino's appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his four-month arrest sentence. The prosecution argued that the evidence gathered immediately by police officers was univocally unfavorable to the defendant and that the first-instance court correctly assessed the facts. The court agreed, ruling that the first instance's evaluation of the illegal acts was impeccable and that no further review was necessary to mitigate the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal challenging the substantive assessment of facts and the resulting penalty is inadmissible in cassation if the first instance court's reasoning is impeccable and no procedural errors are evident.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility substantive review cassation procedural logic rules evidence immediacy penalty mitigation failure risarcimento per errore giudiziario riesame dell'entità pena mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Mancino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Mancino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/1977 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con la quale Giuseppe Mancino era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Palermo il 14 aprile 2019. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a Giuseppe Mancino, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste Cauli, che componeva la pattuglia che aveva eseguito il controllo su strada di Mancino -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato e appariva vagliato nel pieno rispetto delle emergenze processuali. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Mancino discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva di attenuare la pena irrogata all'imputato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Mancino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1