Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court's order suspending execution is an interlocutory act not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal filed by Agostino Migliaccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged an appellate order suspending the execution of a prior judgment, arguing it required review. The court ruled that such an order is interlocutory and lacks legal appealability under the Code of Criminal Procedure, citing established precedent that it does not directly affect personal liberty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 7, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An interlocutory order by the execution judge rejecting a request to suspend the execution of a previous ruling is not appealable to the Supreme Court and does not directly impact personal liberty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO AGOSTINO nato a QUALIANO il 07/07/1955 avverso l'ordinanza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza dell'il luglio 2025 la Corte di appello di Napoli disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dalla stessa Corte nei confronti di Agostino Migliaccio, in attesa della pronunzia della Corte di cassazione attivata dal condannato in relazione al secondo dei due atti processuali. Ritenuto che l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli non risulta impugnabile, connotandosi come un provvedimento interlocutorio, in linea con quanto affermato da Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549 - 01, secondo cui:
«È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Agostino Migliaccio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbrai