Ordinanza — n. 6673/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO MASSIMO nato a MONTALTO UFFUGO il 10/03/1977 avverso l'ordinanza del 04/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con ordinanza emessa il 4 settembre 2025 la Corte di appello di Torino respingeva l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza Massimo Caputo, il 12 settembre 2025, dichiarava di volere proporre impugnazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi, che non veniva effettuato. Ritenuto che il mancato deposito dei motivi del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso il penitenziario dove era ristretto, Massimo Caputo non faceva.ouirec k presentage rituale di motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: A-2 Per queste ragioni, il ricorso p oposto da Massimo Caputo deve egsere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO MASSIMO nato a MONTALTO UFFUGO il 10/03/1977 avverso l'ordinanza del 04/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 4 settembre 2025 la Corte di appello di Torino respingeva l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza Massimo Caputo, il 12 settembre 2025, dichiarava di volere proporre impugnazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi, che non veniva effettuato. Ritenuto che il mancato deposito dei motivi del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso il penitenziario dove era ristretto, Massimo Caputo non faceva.ouirec k presentage rituale di motivi di ricorso.
A-2 Per queste ragioni, il ricorso p oposto da Massimo Caputo deve egsere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 202