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Ordinanza — n. 6671/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court qualifies appeal against surveillance court inadmissibility ruling as opposition under special procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6671/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the surveillance court's inadmissibility ruling admissible by reclassifying it as an opposition. The surveillance court had rejected Delfina Roselli's request for rehabilitation under Article 73 of the Anti-Organized Crime Law, citing general procedural rules. The Court held that special execution procedures require immediate opposition rather than cassation appeal when inadmissibility is declared, thus remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2; Art. 667, comma 4 c.p.p.: In special execution procedures, an order declaring an application inadmissible is immediately appealable via opposition to the same judge, bypassing the general cassation appeal rule.

Parole chiave

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special execution procedure rehabilitation request inadmissibility declaration opposition vs cassation surveillance court jurisdiction impugnabilità della decisione di rinvio ripristino dello statuto di rifugiato domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 667, comma 4 c.p.p.
pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo
pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSELLI DELFINA nato a PESCARA il 01/08/1954 avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Delfina Roselli, finalizzata a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 29 giugno 2012, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Ritenuto che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per cui deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:

«In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 12 febbra